Il brevetto: cos'è e come funziona

Il brevetto è un diritto esclusivo concesso per l’invenzione di un prodotto o di un processo, ossia una modalità nuova ed originale di realizzare qualcosa offrendo soluzioni a delle problematiche esistenti.

Il brevetto garantisce a chi ne ha titolarità, protezione per l’invenzione, nel senso che essa non potrà essere commercialmente realizzata, utilizzata e distribuita senza il consenso del titolare.

La protezione ha durata di 20 anni dopodichè l’invenzione diviene di dominio pubblico in quanto il titolare perde il diritto esclusivo alla stessa che può quindi essere sfruttabile da tutti.

Nell’unione europea ci sono due tipi di brevetto:

  • Brevetto Nazionale: rilasciato dal competente ufficio brevetti del singolo stato (in Italia UIBM - https://www.uibm.gov.it/) con efficacia solo sul territorio dello stato stesso con risoluzione di eventuali controversie affidate ad un giudice nazionale.
  • Brevetto Europeo: rilasciato da Ufficio Europeo dei brevetti di Monaco di Baviera ( https://www.epo.org/index.html) è efficace negli stati UE indicati dal brevetto, con costi di mantenimento proporzionali al numero di paesi in cui è depositato. In caso di controversie ci si rimette ai giudici dei singoli stati in cui la stessa nasce. Viste le forti differenze fra le legislazioni nazionali si sta procedendo verso un Brevetto Unitario, con una relativa Corte Unificata per le controversie.

A livello mondiale si fa riferimento alla procedura PCT che facilita l’ottenimento di una protezione per le proprie invenzioni negli Stati membri: un’unica domanda internazionale ha gli stessi effetti di una domanda nazionale per gli Stati designati. Il PCT non elimina la necessità di continuare singolarmente la procedura per il rilascio in ogni Stato (o Organizzazione regionale) designato, però ne facilita il proseguimento.

L’esame formale, la ricerca internazionale e (facoltativamente) l’esame internazionale preliminare, sono effettuati una volta sola per tutti i Paesi durante la fase internazionale della procedura.

Il rilascio del brevetto resta però di esclusiva competenza dell’Ufficio nazionale (o regionale) designato. L’inizio della “fase nazionale” è di norma differito sino al 30° mese dalla data di primo deposito o di priorità; questo differimento è un apprezzabile vantaggio per valutare, con maggiori elementi di giudizio, la convenienza a continuare la procedura.