Contributi per giovani imprenditori agricoli
A seguito del trasferimento di competenze e di risorse per l'imprenditorialità giovanile in agricoltura da Sviluppo Italia all'ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare), quest'ultima ha messo a disposizione sul proprio sito un provvedimento relativo alle nuove modalità (in adeguamento ai regolamenti 70/2001 e 1857/2006) per la concessione delle agevolazioni per il subentro in agricoltura disposte dal D.Lgs. 185/2000 titolo I capo III. L'obiettivo è favorire la nuova imprenditorialità ed il ricambio generazionale in agricoltura. Il provvedimento è entrato in vigore il 18 febbraio 2008, nelle more del rispetto di quanto indicato dai reg. CE 1857/2006 e 70/01.
Beneficiari
Beneficiano della misura gli imprenditori agricoli organizzati sotto forma di ditta individuale oppure in forma di società (di persone, di capitali o cooperative, anche a scopo consortile), intenzionati a subentrare, o già subentrati da non più di 12 mesi dalla data di ricevimento della domanda, a un parente nella conduzione dell’azienda agricola.
La domanda può essere presentata anche nel caso di subentro mortis causa ad un parente entro il terzo grado, purchè il progetto sia inoltrato nei 6 mesi successivi al decesso.
Più nel dettaglio, i settori ammessi sono:
- Produzione agricola primaria
- Trasformazione di prodotti in agricoltura
- Commercializzazione di prodotti in agricoltura
L’imprenditore agricolo subentrante in caso di ditta individuale oppure la maggioranza dei soci in caso di società devono possedere i seguenti requisiti:
- Essere giovani fra i 18 e i 39 anni alla data di ricevimento della domanda da parte di ISMEA;
- Avere almeno una unità operativa in territorio nazionale alla data di presentazione della domanda;
- Avere la qualifica di Imprenditore Agricolo a titolo Professionale (IAP) (in capo al singolo imprenditore nel caso di ditta individuale; in capo alla stessa società subentrante nell’altro caso), al momento dell’ammissione alle agevolazioni.
Se non è ancora avvenuto il subentro al momento di presentazione della domanda, esso deve avvenire entro 3 mesi dalla data di ammissione.
Lo statuto della società ammessa deve contenere una clausola impeditiva di atti di trasferimento di quote tali da far venir meno i requisiti soggettivi di età e residenza dei soci di maggioranza, per un periodo di almeno 10 anni dalla data di ammissione.
Il cedente deve avere:
- partita IVA,
- legittimo possesso dell’azienda da almeno 2 anni o nei 2 anni precedenti il subentro se questo è avvenuto prima della presentazione della domanda.
Ambito territoriale
La misura è applicabile in tutto il territorio nazionale.
Spese ammesse
L’investimento non può superare il valore di 1.032.000 Euro IVA esclusa e deve essere realizzato entro 5 anni dall'insediamento dei giovani agricoltori.
I progetti devono porsi almeno uno dei seguenti obiettivi:
- ridurre i costi di produzione,
- migliorare e riconvertire la produzione,
- migliorare la qualità,
- migliorare l’ambiente, l'igiene e il benessere degli animali
Non sono ammessi i progetti di mera sostituzione di beni preesistenti.
L'attività d'impresa deve essere svolta per un periodo minimo di 5 anni in territorio agevolato.
Le spese d'investimento finanziabili sono:
- lo studio di fattibilità comprensivo dell'analisi di mercato
- opere agronomiche e di miglioramento fondiario
- opere edilizie da acquistare o da eseguire
- oneri per il rilascio della concessione edilizia
- allacciamenti, impianti, macchinari e attrezzature
- servizi di progettazione
- brevetti e licenze
- (solo per la produzione primaria) acquisto di terreni diversi da quelli destinati all'edilizia con un costo non superiore al 10% delle spese ammissibili
- (solo per attività di agriturismo) spese indicate sopra nel rispetto delle condizioni indicate al reg. CE 1998/2006 e con massimale non superiore a 200.000 euro per beneficiario per un periodo di 3 esercizi finanziari
- I beni d'investimento devono essere nuovi di fabbrica e acquistati dopo la ricezione della domanda da parte di ISMEA
Spese non ammissibili:
- Acquisto di diritti di produzione, animali e piante annuali
- impianto di piante annuali
- fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari
- spese per semplici investimenti di sostituzione
- spese per l'IVA
Tipologia del contributo
Le agevolazioni consistono in:
-
contributi a fondo perduto
combinati con un
-
mutuo a tasso agevolato
Il mutuo agevolato ha una durata variabile dai 5 ai 10 anni (15 anni per i progetti di produzione agricola) ed è rimborsabile in rate costanti semestrali posticipate. Il tasso d'interesse applicato è pari al 36% del tasso di riferimento UE.
Il mutuo agevolato deve essere assistito da:
-
privilegio speciale, acquisibile nell'ambito degli investimenti da realizzare
-
ipoteca di primo grado da acquisire sui beni oggetto di finanziamento (in caso di mancata capienza, parziale o totale, deve essere prevista l'ipoteca su altri beni della società o di terzi, o la prestazione di fidejussione bancaria).
Il valore cauzionale prestato deve essere pari al 120% del mutuo agevolato concesso.
Intensità del contributo
Le agevolazioni per gli investimenti nel settore agricolo non possono superare:
- il 60% degli investimenti ammissibili nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'art. 36 lett. a) punti i), ii), iii) del reg. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità agli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento: i) zone montane; ii) zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane; iii) zone Natura 2000 e connesse alla direttiva 2000/60/CE;
- il 50% dei costi ammissibili nelle altre zone.
L’importo globale degli aiuti concessi ad una singola impresa non può superare 400.000 Euro erogati su un qualsiasi periodo di 3 esercizi (NUOVO DE MINIMIS) o 500.000 Euro se l'azienda si trova in zona svantaggiata secondo il precedente punto 1.
Le agevolazioni per gli investimenti nel settore della trasformazione e commecializzazione dei prodotti agricoli non possono superare:
- il 50% degli investimenti ammissibili nelle regioni ammesse al regime dell'art. 87.3 a) del Trattato CE;
- il 40% dei costi ammissibili nelle altre regioni.
Il contributo a fondo perduto per l'assistenza tecnica finanzia:
- Istruzione e formazione
- Prestazione di servizi di gestione aziendale e di servizi ausiliari (solo produzione primaria)
- Organizzazione e partecipazione a concorsi, mostre e fiere (solo produzione primaria)
Per la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, le spese del punto 1 saranno concesse secondo quanto previsto dal reg. CE 1998/2006 e fino ad un massimo di 200.000 Euro per beneficiario in 3 esercizi finanziari (NUOVO DE MINIMIS).
Il finanziamento finalizzato all'assistenza tecnica sarà erogato sotto forma di servizi agevolati e non comporterà pagamenti diretti ai produttori.
In conformità con l'art. 22 del reg. 1698/2005, è previsto un premio di primo insediamento a fondo perduto, per un valore di 25.000 Euro. L'erogazione avviene a completamento del programma di investimenti a condizione che nessuno dei soci abbia precedentemente ottenuto altro premio di primo insediamento.
Termini di presentazione delle domande
NON SONO PREVISTE SCADENZE: i progetti sono esaminati da ISMEA in ordine cronologico di arrivo.
Dove presentare le domande
Invio a ISMEA (Roma) della domanda comprensiva dello studio di fattibilità
La modulistica è disponibile sul sito : LINK