Sgravi per assunzione giovani che provengano da percorsi di alternanza scuola-lavoro

Secondo la Legge per la Stabilità del 2017 (art.1 c. 308-313)  dal prossimo 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2018, alle imprese che assumeranno a tempo indeterminato, anche con contratto di apprendistato, giovani che abbiano svolto presso di loro percorsi di alternanza scuola-lavoro, è riconosciuto per un massimo di 36 mesi uno sgravio contributivo nel limite massimo annuo di 3.250 euro.

Le assunzioni dovranno avvenire entro 6 mesi dal conseguimento del titolo di studio, per studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro (pari ad almeno il 30% del periodo complessivo svolto in alternanza scuola-lavoro), periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. -Dall’esenzione sono esclusi i contratti di lavoro domestico e di quelli relativi agli operai del settore agricolo.

L’esonero spetta, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e ad esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL.

https://scuolalavoro.registroimprese.it è il Registro unico sull’alternanza scuola-lavoro.