Professioni: contributi per la tutela della maternità e della paternità

Sono stati stabiliti gli incentivi diretti a consentire alle professioniste e ai professionisti, under 45, di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e della paternità.

Possono beneficiare dei contributi i prestatori di attività professionali ordinistiche iscritti a ordini e collegi ai sensi di legge ed i prestatori di attività professionali non ordinistiche che siano aderenti ad un’associazione inserita nel registro regionale delle associazioni riconosciute.

Per beneficiare degli aiuti i soggetti devono soddisfare le seguenti condizioni:

  • essere residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia;
  • non aver superato i quarantacinque anni di età e un “reddito ISEE” non superiore a 35.000 euro;
  • esercitare l’attività professionale in forma individuale, associata o societaria, con studio o altra struttura stabile nel territorio regionale;
  • svolgere l’attività professionale, in via esclusiva e non essere lavoratori dipendenti, neppure a tempo determinato o a tempo parziale, collaboratori di impresa familiare, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, titolari di impresa, amministratori di società di persone, escluse quelle tra professionisti, e di società di capitali.

Sono ammissibili a contributo, i seguenti interventi, finalizzati alla promozione di comportamenti sociali e di pratiche organizzative del lavoro in grado di favorire la conciliazione tra tempi di vita, lavoro e famiglia:

  • Sostituzione del professionista
    La/il professionista, instaura un rapporto di lavoro di natura autonoma, incaricando un soggetto in possesso dei necessari requisiti professionali di svolgere, per un periodo di 6 mesi, anche frazionabili, la totalità delle proprie attività lavorative.
  • Collaborazione con il professionista
    La/il professionista, instaura un rapporto di lavoro di natura autonoma o dipendente, incaricando un soggetto in possesso dei necessari requisiti professionali di svolgere, per un periodo di 6 mesi, anche frazionabili, una parte delle proprie attività lavorative.

L'intervento di sostituzione ovvero di collaborazione può essere attivato per accertata gravità o complicanza della gestazione, per il periodo decorrente dalla data del rilascio da parte della struttura pubblica competente del certificato di obbligo di astensione per gravità o complicanza ed entro due mesi antecedenti la data presunta del parto.


Il contributo per l’intervento relativo sia alla sostituzione che alla collaborazione varia dal 50 al 70% del compenso del professionista sostituto o del collaboratore, comprensivo delle imposte e degli oneri previdenziali e assistenziali.
L’importo massimo concedibile varia da 1.000 a 1.300 euro mensili a seconda della motivazione che ha reso necessario il ricorso al rapporto di sostituzione e/o collaborazione lavorativa
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Le domande di contributo devono essere presentate anteriormente all’avvio del rapporto di sostituzione/collaborazione.

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