Premi produttività: novità nel DEF 2017

Le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro secondo le modalità individuate dal comma 188 dell’art. 1 della legge n. 208/2015, hanno diritto all’abbassamento di 20 punti percentuali della ordinaria aliquota contributiva a loro carico su una quota delle erogazioni non superiore a 800 euro. Sulla stessa quota non è dovuta alcuna contribuzione a carico dei singoli lavoratori interessati.

L’aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici viene parimenti ridotta. 

Il tetto del premio produttività rimane a 3 mila euro.

Tale disposizione trova applicazione agli accordi sottoscritti a partire dal 25 aprile 2017

In cosa consiste il coinvolgimento paritetico? Il decreto stabilisce che l’incremento viene riconosciuto qualora i contratti collettivi di lavoro prevedano strumenti e modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro da realizzarsi attraverso un piano che stabilisca, a titolo esemplificativo, la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento o all’innovazione di aree produttive o sistemi di produzione, e che prevedono strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie, nonché la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti. Non costituiscono invece strumenti e modalità utili al fine dell’incremento del limite i gruppi di lavoro di semplice consultazione, addestramento o formazione.