Premi di risultato: alla detassazione IRPEF si aggiunge quella contributiva

Ad oggi è in essere la detassazione dei premi di produttività e il datore di lavoro può applicare un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali del 10% su questi premi di risultato. L’ulteriore agevolazione recepita dall’INPS permette ora anche l’abbattimento dell’aliquota contributiva.

  • Lato IRPEF:  l’agevolazione fiscale del 10%, ovvero della Detassazione dei premi di produttività è per i lavoratori titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente a quello di percezione delle somme, a 80.000,00 euro per un importo massimo agevolabile di 3.000 euro.
  • Lato contributivo: E’ stato introdotto, con riferimento ad una quota dei premi di risultato non superiore a 800,00 euro/anno , una riduzione annuale, pari a venti punti percentuali, dell’aliquota contributiva IVS a carico del datore di lavoro, l’esclusione di ogni contribuzione a carico del dipendente e la corrispondente riduzione dell’aliquota di computo per il calcolo del trattamento pensionistico.

L’agevolazione è comunque cumulabile con altri benefici contributivi previsti dalla normativa vigente. Ciò in considerazione del fatto che la riduzione dell’aliquota non ha una funzione di incentivo all’assunzione.

Per ottenere lo sgravio non è necessaria alcuna preventiva autorizzazione da parte dell’INPS. L’agevolazione, in questo senso, spetta anche per i premi erogati nei mesi trascorsi dall’entrata in vigore della norma e nelle more dell’emanazione della circolare.

Per info : Circolare_numero_104_del_18-10-2018.pdf (115864)