Nessuna segnalazione in Centrale Rischi per chi ha prorogato la moratoria Covid

Con una comunicazione, la Banca D’Italia ha chiarito che le posizioni debitorie delle imprese che hanno chiesto la proroga della scadenza della moratoria prevista dall’art.56, comma 2 del D.L. 17/3/2020, n.18 (CURA ITALIA) dal 30/06/2021 al 31/12/2021, prevista dall’art.16 del DL.  “SOSTEGNI BIS”, non potranno essere classificate a sofferenza per tutto il periodo di efficacia del beneficio concesso è cioè fino al 31/12/2021.

Nella stessa comunicazione La Banca D’Italia specifica che l’eventuale classificazione dell’esposizione non avrà riflessi sulle segnalazioni in Centrale dei rischi.

Tutto ciò in quanto la misura, si applica senza soluzione di continuità alle posizioni debitorie che sono già oggetto di moratoria per le quali vi era già un precedente pronunciamento in materia di segnalazioni.

Ovviamente seppure non sussiste l’obbligo di segnalazione resta comunque la possibilità di classificazione interna da parte della Banca interessata.