indennità per i lavoratori dei settori più colpiti da Covid-119

L’INPS  ha pubblicato le istruzioni per l’erogazione di un’indennità a sostegno di alcune categorie di lavoratori colpiti dall’emergenza Covid-19, così come disposto dal Decreto Ristori.

Beneficeranno dell’indennità onnicomprensiva di 1.000 euro i soggetti che avevano già beneficiato dell'indennità onnicomprensiva sancita dal Decreto Agosto per determinate categorie di lavoratori e i seguenti soggetti che non ne hanno beneficiato, in possesso di specifici requisiti:

  1. i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente un rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali individuati dai codici ATECO indicati al seguente link. Detti lavoratori devono aver svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo sopraindicato.
  2. I lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 29 ottobre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel predetto arco temporale.
  3. I lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa - nell’ambito di uno o più contratti di tipo intermittente - per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 29 ottobre 2020, di entrata in vigore del decreto Ristori.
  4. I lavoratori autonomi occasionali iscritti alla Gestione separata alla data del 17 marzo 2020 che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto di tale tipologia in essere alla data del 30 ottobre 2020.
  5. I lavoratori incaricati alle vendite a domicilio che possono fare valere per l’anno 2019 un reddito annuo - derivante dalle predette attività - superiore a 5.000 euro, titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata.
  6. Tutti i lavoratori delle suddette categorie, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato - fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente - e non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto.
  7. I lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali individuati dai codici ATECO indicati al seguente link, che sono stati titolari - nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 29 ottobre 2020, di uno o più rapporti di lavoro dipendente nei predetti settori, la cui durata complessiva deve essere stata pari ad almeno trenta giornate. Inoltre tali lavoratori devono fare valere nel corso dell’anno 2018 la titolarità di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato o stagionale nei predetti settori del turismo e degli stabilimenti termali la cui durata complessiva deve essere stata pari ad almeno trenta giornate. Infine, per il riconoscimento dell’indennità, i predetti lavoratori non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto, né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 29 ottobre 2020, di entrata in vigore del decreto Ristori.
  8. I lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, che possono fare valere almeno 30 contributi giornalieri versati al predetto Fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 29 ottobre 2020 da cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di trattamento pensionistico diretto alla predetta data del 29 ottobre 2020. L’indennità è altresì riconosciuta ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere almeno 7 contributi giornalieri versati al predetto Fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 29 ottobre 2020, da cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro. I lavoratori interessati non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto alla data del 29 ottobre 2020.
  9. I lavoratori già beneficiari dell’indennità onnicomprensiva di cui al Decreto Agosto non devono presentare una nuova domanda per l’accesso alle indennità: la stessa verrà erogata dall’INPS.
  10. I lavoratori che non hanno invece beneficiato dell’indennità onnicomprensiva di cui al Decreto Agosto devono presentare domanda all’INPS in modalità telematica entro il 18 dicembre 2020.