Incentivazioni in #equity per #startup e #incubatori

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha approntato un modello che vuole fronire al management delle startup innovative e degli incubatori certificati uno strumento per l’adozione dei piani di incentivazione in equity e che illustra le principali clausole contenute nei regolamenti dei piani in questione.

Le clausole di Way-In

L'obiettivo è  identificare i potenziali beneficiari del piano di incentivazione in equity, suddivisi per tipologia di contratto e livello di inquadramento, e indicare gli adempimenti formali per perfezionare la partecipazione del beneficiario al piano.

Gli strumenti finanziari oggetto del piano equity nella startup innovativa: 

Restricted Stock, Stock Option, Restricted Stock Unit

Anche in questo caso l'obiettivo è duplice: realizzare una ricognizione della composizione dei trattamenti complessivi applicati ai beneficiari e identificare gli strumenti finanziari oggetti del piano, che prevede l’immediata assegnazione di azioni, quote, strumenti finanziari a favore di dipendenti, amministratori e collaboratori continuativi.

In quest’ultimo caso è necessario distinguere tra:

  • assegnazione di azioni, quote, strumenti finanziari: può avvenire mediante l'aumento di capitale a titolo gratuito, oneroso, o l'acquisto di azioni o quote e la successiva cessione ai beneficiari.
  • assegnazione di diritti di opzione per la sottoscrizione di azioni, quote, strumenti finanziari: anche in questo caso, l'assegnazione può avvenire a titolo gratuito o oneroso (in entrambi i casi non si ha alcun effetto sul capitale sociale).

La clausole di Vestinga

Tale clausola identifica gli obiettivi individuali e aziendali al cui raggiungimento è condizionata la maturazione degli strumenti equity attribuiti ai beneficiari e identifica gli intervalli temporali scaduti i quali i beneficiari acquisiscono la disponibilità degli strumenti equity. In quest'ultimo caso, è possibile distinguere tra:

  • cliff vesting plan, nel quale gli strumenti finanziari possono essere interamente fruiti a decorrere da una determinata data,
  • performance vesting plan, nel quale gli strumenti finanziari assegnati possono essere fruiti sulla base del raggiungimento di obiettivi individuali oppure aziendali.

Benefici fiscali e contributivi

Lo scopo è identificare i benefici previdenziali e fiscali connessi alla percezione del reddito derivante dal piano di incentivazione in equity e le ipotesi di decadenza dal beneficio in questione.

Il modello fornisce un focus specifico sul cosiddetto “stock option plan” (che permette al beneficiario l’opzione di acquistare, in un data futura e fermo il raggiungimento di obiettivi di performance individuale e/o aziendale, un determinato quantitativo di azioni ad un prezzo prefissato) e distingue tra:

  • opzioni in the money, quando il valore dell’azione è superiore allo strike price (in tal caso, al beneficiario conviene esercitare l’opzione),
  • opzioni out of the money, quando il valore dell’azione è inferiore allo strike price (in tal caso, al beneficiario non conviene esercitare l’opzione),
  • opzioni at the money, quando il valore dell’azione è uguale allo strike price (in tal caso, al beneficiario è indifferente esercitare l’opzione).

Clausole di Way-out

Tali clausole comprendono sia ipotesi di cessazione Good Leaver che ipotesi di cessazione Bad Leaver. Il modello indica le modalità di accelerazione del periodo di vesting degli strumenti finanziari maturandi e le forme di autoliquidazione degli strumenti equity in ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro per ragioni non imputabili a colpa del dipendente (Good Leaver) e definisce le modalità di decadenza dagli strumenti equity maturati o maturandi in ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro per ragioni imputabili a colpa del dipendente (Bad Leaver).

La guida del MISE: LINK