Il credito di imposta ricerca e sviluppo 2017

Il credito d’imposta ricerca e sviluppo 2017 è destinato a tutte le tipologie di imprese, agli enti non commerciali, a consorzi e reti d’impresa, a prescindere dalle dimensioni aziendali, dalla forma giuridica e dal settore di attività e tra i beneficiari vengono inclusi anche i soggetti non residenti.

Novità principale è aliquota al 50%, per tutte le spese quali  l’ammortamento di investimenti strumentali e per personale addetto a progetti di ricerca con  investimento massimo per azienda fino a 20 milioni di euro (con una spesa minima di 30 mila euro)

Per l’applicazione del credito d’imposta c’è il criterio incrementale. Quindi il credito d’imposta ricerca e sviluppo è destinato alle spese in eccedenza rispetto agli investimenti realizzati nei 3 periodi d’imposta precedenti, sostenute per il periodo d’imposta agevolato.

Il credito d’imposta ricerca e sviluppo al 50% si applica a:

  • assunzione di personale altamente qualificato impiegato nella ricerca;
  • quote di ammortamento acquisizione o utilizzazione strumenti e attrezzature;
  • contratti di ricerca con università, enti di ricerca, imprese, start up innovative;
  • competenze tecniche e privative industriali.

Saranno agevolate con l’applicazione del credito d’imposta al 50% quindi tutte le spese relative a ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

  • lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
  • ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
  • acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
  • produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Investimenti in:

  • personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo - non più necessario che il personale sia in in possesso di “un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico;
  • quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell’importo risultante dall’applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell’imposta sul valore aggiunto;
  • spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative di cui all’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
  • competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

L’ammortamento degli investimenti umani e strumentali in ricerca è sviluppo al 50% è automatico. Per poter richiedere il credito d’imposta ricerca e sviluppo bisogna indicare le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi, nel quadro RU del modello Unico.

Il credito d’imposta ricerca e sviluppo può essere richiesto soltanto in compensazione, con la compilazione del modello F24, dal periodo d’imposta seguente a quello in cui sono state effettuate le spese in ricerca e sviluppo.

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