Finanziamenti agevolati e contributi per le imprese sociali

Lo strumento mira a promuovere la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale sostenendo programmi di investimento proposti da:

  • imprese sociali costituite in forma di società, di cui al decreto legislativo n. 155/2006;
  • cooperative sociali e relativi consorzi, di cui alla legge n. 381/1991;;
  • società cooperative aventi qualifica di ONLUS ai sensi del decreto legislativo n. 460/1997.

Le agevolazioni sono concesse nella forma di finanziamenti a tasso agevolato, cui possono aggiungersi contributi non rimborsabili a copertura di una quota delle spese ammissibili. Sono finanziabili programmi di investimento per la creazione o per lo sviluppo di imprese sociali, da ultimare entro 36 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento e con spese ammissibili comprese tra 200mila euro e 10 milioni di euro.

I finanziamenti agevolati

Il finanziamento agevolato deve essere associato a un finanziamento bancario a tasso di mercato di pari durata.

Il finanziamento agevolato e quello bancario sono regolati in modo unitario da un unico contratto, per una percentuale di copertura delle spese ammissibili pari all'80% e la quota di finanziamento bancario è pari al 30%.

Il tasso del finanziamento agevolato è fissato nella misura dello 0,5 per cento annuo. 

I contributi

I contributi sono concessi nella misura massima del 5% delle spese ammissibili, a fronte di programmi che presentino costi non superiori a 3 milioni di euro, e sono erogati in un’unica soluzione ad avvenuta ultimazione dell'investimento, su istanza dell’impresa beneficiaria.

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