EBIART sostiene il reddito di lavoratori ed aziende

 

L’EBIART, l’Ente Bilaterale Artigianato della Regione Friuli Venezia Giulia, eroga prestazioni a sostegno del reddito di imprese e lavoratori del comparto artigiano.

Possono beneficiare delle prestazioni erogate dall’Ente tutte le imprese che applicano i contratti dell’artigianato e i dipendenti.

L’Ente, eroga provvidenze per il sostegno al reddito dei lavoratori e delle imprese in caso di:

1) Sospensione con ricorso alla indennità di disoccupazione, in caso di eventi transitori e di carattere temporaneo dovuti a situazioni di mercato o eventi naturali che comportino mancanza di lavoro, di commesse, di ordini o clienti e segnatamente:

  • crisi di mercato, comprovata dall’andamento negativo ovvero involutivo degli indicatori economico finanziari complessivamente considerati;
  • mancanza o contrazione di lavoro, commesse, clienti, prenotazioni o ordini ovvero contrazione o cancellazione delle risorse di missioni nel caso delle agenzie di somministrazione di lavoro;
  • mancanza di materie prime o contrazione di attività non dipendente da inadempienze contrattuali della azienda o da inerzia del datore di lavoro;
  • sospensioni o contrazioni della attività lavorativa in funzione di scelte economiche, produttive o organizzative dell’impresa che esercita l’influsso gestionale prevalente;
  • eventi improvvisi e imprevisti quali incendio, calamità naturali, condizioni metereologi che incerte;
  • ritardi pagamenti oltre 150 giorni in caso di appalti o forniture verso la pubblica amministrazione.

2) Crisi aziendali, concedendo contributi in relazione alle giornate/uomo di sospensione dell’attività lavorativa dei dipendenti.

 

Possono usufruirne del contributo le aziende artigiane che occupano sino a 14 dipendenti e che hanno concordato in sede bilaterale, con le Associazioni Artigiane e le Organizzazioni Sindacali, il ricorso agli ammortizzatori sociali (compresi gli ammortizzatori in deroga) per i propri dipendenti o per parte di essi.

Il contributo, pari ad euro 12,00 uomo/giornata di sospensione, è concesso secondo la regola “de minimis” ai sensi del regolamento (CE) 15 dicembre 2006 n. 1998/2006.

3) Riduzioni di orario.

 

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