deduzione Irpef 20% per acquisto di case destinate alla locazione

La deduzione Irpef è stata introdotta con il Decreto sblocca Italia, il D. L. n. 133/2014, convertito successivamente in Legge, la n. 164/2014.

L’agevolazione consiste nella deduzione del 20% del prezzo d’acquisto dell’immobile, compresi gli interessi passivi sui mutui  o le spese sostenuti dall’impresa costruttrice nel caso si tratti di immobile di nuova costruzione.

  • Gli immobili che possono beneficiare dell’agevolazione devono essere a natura residenziale, e non devono rientrate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
  • L’immobile acquistato per esser affittato deve rientrare nelle prestazioni energetiche certificate in classe A o B e  non deve essere ubicato nelle zone classificate E, destinate ad uso agricolo
  • L’immobile acquistato dovrà esser posto in locazione entro sei mesi dall’acquisto.

L’Agenzia delle Entrate specifica che l’agevolazione spetta per

  • acquisto di immobili a destinazione residenziale di nuova costruzione, invenduti al 12 novembre 2014, ceduti da imprese di costruzione e da cooperative edilizie
  • acquisto di immobili a destinazione residenziale oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento conservativo ceduti da imprese di ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie
  • la costruzione di immobili a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell’inizio dei lavori o sulle quali erano comunque già riconosciuti dei diritti edificatori e per le quali, prima del 12 novembre 2014, era stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio, comunque denominato.

Il limite massimo di prezzo su cui si può effettuare la deduzione è 300.000 euro. Questo limite è valido sia per l’acquisto che la costruzione ed è inteso come limite anche per soggetto contribuente.

  • La deduzione Irpef verrà ripartita in otto quote di pari importo dal momento della stipula del contratto d’affitto e non è cumulabile  con altre agevolazioni
  • Per avere diritto alla deduzione non devono esserci rapporti di parentela entro il primo grado tra il locatore e il locatario