Contributi per l'attività agrituristica

L’articolo 17 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 “Disciplina dell’agriturismo” prevede incentivi a favore degli operatori agrituristici che consistono in contributi in conto capitale, in conformità alla regola concernente gli aiuti “de minimis”, nella misura massima del 40 per cento (in pianura) e del 60 per cento (in montagna) della spesa ammessa a contributo. 

Con l’entrata in vigore della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24, art. 12, comma 2, lettera j), la concessione dei contributi a favore degli operatori agrituristici a termini dell'art. 17 della L.R. 25/1996, per la parte di competenza dell’amministrazione regionale, è stata trasferita alle Province.

Le domande di contributo vanno quindi presentate alle amministrazioni provinciali di Udine e Pordenone per attività agrituristica in zone di pianura e alle Comunità montane per attività in zone montane e svantaggiate; per Trieste e Gorizia, anche per attività agrituristica nei comuni compresi nella ex Comunità montana del Carso, le istanze vanno presentate alle amministrazioni provinciali.

Di seguito i principali riferimenti per procedere alle domande di contributo (rimane valido il consiglio di rivolgersi in primis all'ente provincia):

Provincia di Udine

Provincia di Pordenone

Provincia di Trieste

Provincia di Gorizia

Comunità montana gemonese, valcanale, canal del ferro