Contributi alle imprese del FVG per rimozione amianto

Sono beneficiarie

  •  le micro, piccole e medie imprese in possesso dei requisiti definiti dall’Allegato I del Regolamento (CE) 17 giugno 2014 n. 651/2014/UE
  • le grandi imprese.

Non in stato discioglimento ed in regola con le norme sul lavoro e 231

Sono ammissibili a contributo le seguenti spese da sostenere successivamente alla presentazione della domanda:

  1. spese necessarie alla rimozione, al trasporto e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto, ivi comprese quelle inerenti l’approntamento delle condizioni di lavoro in sicurezza
  2. spese relative ad analisi di laboratorio
  3. le spese per la redazione del piano di lavoro di cui all’articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
  4. le spese connesse all’attività di certificazione di cui all’articolo 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) per l’importo massimo di 500,00 euro

Non sono ammissibili

  1. le spese relative alla sostituzione del materiale rimosso, ad interventi di incapsulamento o confinamento dei materiali con presenza di amianto
  2. le spese sostenute a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora i rapporti giuridici così instaurati assumano rilevanza ai fini del contributo medesimo (articolo 31 della LR 7/2000)

 

L'entità del contributo:

a) per le micro-imprese, 50% della spesa riconosciuta ammissibile, massimo 15.000 euro

b) per le piccole e medie imprese, 40% della spesa riconosciuta ammissibile, massimo 30.000 euro

c)  per le grandi imprese, 30% della spesa riconosciuta ammissibile, massimo 40.000 euro

Scadenza domande: 2 ottobre 2017

Per info: LINK