Commercianti: un indennizzo per chi cessa l'attività

Per i piccoli commercianti in crisi che chiudono l’attività nel periodo 2009/2011verrà riconosciuto un indennizzo pari all’importo del trattamento minimo di pensione previsti per gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni degli esercenti attività commerciali.

Ecco i destinatari, i requisiti, le condizioni e le modalità di erogazione dell'indennizzo.

Destinatari
Hanno titolo all'indennizzo tutti coloro che esercitano, in qualità di titolari o collaboratori, attività commerciale al minuto in sede fissa o ambulante, i gestori di bar e ristoranti e gli agenti e rappresentanti di commercio.

Requisiti e condizioni

Per la concessione del particolare beneficio, è necessario che gli interessati:

-> Nel periodo tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011, posseggano più di 62 anni di età, se uomini, o più di 57 anni, se donne

-> Vantino un'iscrizione al momento della cessazione dell'attività per almeno 5 anni, in qualità di titolari o collaboratori, nella gestione degli esercenti  attività commerciali istituita presso l'Inps.
-> la cessazione definitiva dell'attività commerciale;
-> la riconsegna dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (nel caso in cui quest'ultima sia esercitata congiuntamente all'attività di commercio al minuto);
-> la cancellazione del titolare dell'attività dal Registro delle imprese presso la Camera di commercio;
-> la cancellazione del titolare dal registro degli esercenti il commercio per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
-> la cancellazione dal ruolo provinciale degli agenti e rappresentanti di commercio.

Incompatibilità del beneficio
L'indennizzo è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e, conseguentemente, la corresponsione del beneficio ha termine dal 1° giorno del mese successivo a quello nel quale sia stata ripresa l'attività lavorativa sia essa dipendente che autonoma.
Il beneficiario ha l'obbligo di comunicare all'Inps la ripresa dell'attività lavorativa, entro 30 giorni dal suo verificarsi.
A sua volta l'Inps è tenuto ad effettuare i controlli sul rispetto della norma che prescrive l'anzidetta incompatibilità.

Misura, durata e modalità di erogazione
L'indennizzo compete dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie il sessantacinquesimo anno di età, se uomo, ovvero il sessantesimo anno di età, se donna, ed è erogato dall'Inps con le medesime modalità e cadenze previste per le prestazioni pensionistiche spettanti agli esercenti attività commerciali.
L'importo dell'indennizzo - pari a 458,20 Euro mensili - è identico a quello del trattamento minimo di pensione, che viene concesso dall'Inps ai commercianti iscritti alla gestione.


Le domande, per ottenere la concessione dell'indennizzo, possono essere avanzate entro il 31 dicembre 2012 e vanno formulate su un modello appositamente predisposto.
All’assegno si accompagna un altro beneficio. I periodi in cui viene riscosso l’assegno si considerano come lavorati ai fini della pensione. Attenzione però, la contribuzione figurativa si somma a quella di lavoro solo per raggiungere il diritto.
Non va quindi ad incrementare l’importo della futura pensione, in quanto lo scopo della prestazione è unicamente quello di evitare che il commerciante con pochi versamenti possa restare senza reddito e senza pensione.
Tanto più che durante il periodo in cui riceve l’assegno l’interessato non può svolgere attività di lavoro dipendente e autonomo.

Si consiglia, data anche la non semplice procedura richiesta, di rivolgersi agli uffici del Patronato Enasco i quali, gratuitamente, dopo un’attenta verifica dei requisiti, possono provvedere alla predisposizione dell'apposita domanda e al successivo inoltro presso ciascuna sede Inps.

 

Fonte ed informazioni: www.ascom.ud.it/servizi.html?selectedService=1