Bonus "rientro cervelli":agevolazioni per dipendenti e autonomi che tornano in Italia

E' attuato un regime fiscale speciale destinato ai lavoratori “impatriati”, cioè trasferiti in Italia, entro il 31 dicembre 2015.

Il loro reddito di lavoro prodotto nello Stato concorre alla formazione del reddito complessivo nella misura del 70 per cento.

Vale non solo lavoratori dipendenti, ma anche lavoratori autonomi e titolari di attività d’impresa.

L’esercizio dell’opzione è irrevocabile, ha effetto dal 1° gennaio 2016 e per i quattro periodi d’imposta successivi e non cumulabile

L’opzione deve essere esercitata dai lavoratori dipendenti mediante richiesta scritta, da presentare al datore di lavoro entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in commento, indicando, oltre alle proprie generalità anagrafiche e al codice fiscale:

  • l’attuale residenza in Italia, risultante dall’apposito certificato
  • l’impegno a comunicare tempestivamente l’avvenuta iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente nonché ogni variazione di residenza o domicilio prima del decorso di cinque anni dalla data della prima fruizione del beneficio, rilevante per la sua applicazione da parte del datore di lavoro.
  • I lavoratori autonomi e i titolari di un’attività d’impresa potranno esercitare l’opzione per il nuovo regime speciale nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2016, da presentare nel 2017.

I sostituti d’imposta dovranno applicare le ritenute fiscali solo sul 70% delle somme corrisposte a partire dal periodo di paga successivo alla richiesta di accesso al regime speciale e, alla fine dell’anno o alla cessazione del rapporto di lavoro, dovranno effettuare il conguaglio tra le ritenute operate e l’imposta dovuta sul totale degli emolumenti, riconoscendo la riduzione a partire dal 1° gennaio 2016.

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