Bonus per le PMI che investono per prevenire, ridurre e riparare i danni causati all’ambiente

Si tratta dell’agevolazione prevista dall’art. 6, commi da 13 a 19, della L. 388/2000, in base alla quale gli investimenti ambientali effettuati dalle piccole e medie imprese non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito (IRES-IRAP).

Per investimento ambientale si intende, ai sensi dell’art. 6, comma 15, della citata L. 388/2000, l’acquisto di immobilizzazioni materiali, iscritte alla voce B.II dell’attivo di Stato patrimoniale civilistico, necessarie per prevenire, ridurre e riparare i danni causati all’ambiente; in pratica, è agevolabile l’acquisto di terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, altri beni, immobilizzazioni in corso e acconti. Il beneficio spetta anche gli investimenti realizzati tramite leasing
Sono, in ogni caso, esclusi gli investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge.


Ai sensi del comma 17, le imprese provvedono a comunicare entro un mese dall’approvazione del bilancio annuale gli investimenti agevolati.

La determinazione della quota di reddito detassato è pari all’eccedenza degli investimenti ambientali realizzati nel periodo d’imposta rispetto alla media di quelli effettuati nei due periodi d’imposta precedenti.
Secondo quanto precisato dalla ris. Agenzia delle Entrate 11 luglio 2002 n. 226, gli investimenti ambientali devono essere determinati secondo l’approccio incrementale, in base al quale i benefici per gli investimenti ambientali sono “rigorosamente limitati ai costi di investimento supplementari (sovraccosti) necessari per conseguire gli obiettivi di tutela ambientale”; “il metodo di calcolo dell’investimento supplementare deve, comunque, ispirarsi a criteri oggettivi basati, per esempio, sul costo di un investimento analogo sotto il profilo tecnico, ma che non consenta di raggiungere lo stesso grado di tutela ambientale”.

 

L’art. 6, al comma 14, della L. 388/2000 prevede poi una disposizione antielusiva, in base alla quale l’agevolazione decade se i beni agevolati vengono ceduti entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati acquistati.

 

Qualora l’ammontare agevolabile, relativo ad investimenti effettuati nel 2009, non sia stato indicato nel modello UNICO 2010, al fine di fruire dell’agevolazione è possibile presentare una dichiarazione integrativa ex art. 2 comma 8-bis del DPR 322/98, al fine di “correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minor credito”; tale dichiarazione, tuttavia, deve essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo, ossia il 30 settembre 2011.