Agevolazioni per #cooperative e #imprese #sociali

Il MISE ha istituito un regime di aiuto per sostenere la nascita e la crescita delle imprese operanti in tutto il territorio nazionale, per perseguire interessi generali e delle finalità di utilità sociale.

Possono beneficiare degli aiuti previsti dal Decreto ministeriale le seguenti tipologie di imprese:

a) imprese sociali di cui decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155,  costituite  in  forma  di società;

b) cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, anche non  aventi  qualifica  di imprese sociali ai sensi del decreto legislativo 24  marzo  2006,  n. 155, e relativi consorzi,  come  definiti  dall’art.  8  della  legge predetta;

c) società cooperative aventi qualifica  di  ONLUS  ai  sensi  del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Le  imprese  indicate devono:

a) essere regolarmente costituite ed  iscritte  nel  registro  delle imprese e inserite  negli  elenchi,  albi,  anagrafi  previsti  dalla normativa di riferimento;

b) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti  e  non essere  in  liquidazione  volontaria o sottoposte   a procedure concorsuali;

c) avere sede legale e operativa ubicata nel territorio nazionale;

d) trovarsi in regola con le disposizioni  vigenti  in  materia  di normativa edilizia ed  urbanistica,  del  lavoro,  della prevenzione degli infortuni e  della  salvaguardia  dell’ambiente  ed  essere  in regola con gli obblighi contributivi;

e) essere in regime di contabilità ordinaria;

f) avere ricevuto una positiva valutazione del merito di credito da parte di una Banca finanziatrice (profili di cui  all’art. 9, comma 8, e disporre di  una  delibera di finanziamento adottata dalla medesima Banca finanziatrice per la copertura  finanziaria  del programma di investimenti proposto. Nel caso di  grandi  imprese,  ai sensi dei regolamenti de  minimis,  la  valutazione  della  capacità economico-finanziaria  deve  assegnare  all’impresa  richiedente   un rating comparabile almeno a B -).

Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento finalizzati alla creazione o allo  sviluppo delle imprese:

a) compatibili con il proprio statuto;

b) organici e funzionali all’attivita’ esercitata;

c) avviati successivamente  alla  presentazione  della  domanda  di agevolazione. Per avvio del programma si intende la  data  di  inizio dei lavori relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare  attrezzature  o  di  qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento,  a  seconda  di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto del suolo aziendale e i  lavori  preparatori  quali  la  richiesta   di   permessi   o   la realizzazione di studi di  fattibilita’  non  sono  considerati  come avvio del programma;

d)  che  presentino  spese  ammissibili,  al  netto  dell’IVA,  non inferiori a euro 200.000,00 (duecentomila/00) e non superiori a  euro 10.000.000,00  (diecimilioni/00),  fermo  restando  il  rispetto  dei massimali di aiuto previsti dai regolamenti de minimis.

Spese ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese  necessarie  alle  finalità  del  programma  di  investimento, sostenute  dall’impresa  beneficiaria a partire  dalla data di presentazione della domanda e relative all’acquisto di beni e servizi rientranti nelle seguenti categorie:

a) suolo aziendale e sue sistemazioni;

b) fabbricati, opere edili/murarie, comprese le ristrutturazioni;

c) macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica;

d) programmi informatici commisurati  alle  esigenze  produttive  e gestionali dell’impresa;

e) brevetti, licenze e marchi;

f) formazione specialistica dei soci e dei dipendenti  dell’impresa beneficiaria, funzionali alla realizzazione del progetto;

g)  consulenze  specialistiche,   quali   studi   di   fattibilità economico-finanziaria, progettazione e  direzione  lavori,  studi  di valutazione di impatto ambientale;

h) oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge;

i) spese  per  l’ottenimento  di  certificazioni  ambientali  o  di qualità;

l)  spese  generali  inerenti   allo   svolgimento   dell’attività d’impresa.

Agevolazioni concedibili

Le agevolazioni sono  concesse, a fronte della realizzazione  dei  programmi  di  investimento, nella forma di finanziamenti a tasso agevolato, aventi le seguenti caratteristiche:

a) il tasso d’interesse da applicare  al  finanziamento  agevolato è pari  almeno allo 0,50 per cento annuo;

b) la durata del finanziamento non puo’ essere superiore a 15 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento commisurato alla  durata in anni interi del programma e, comunque,  non  superiore a 4 anni decorrenti  dalla   data   di   sottoscrizione   del   contratto   di finanziamento;

c) il finanziamento  agevolato  puo’  essere  assistito  da  idonea garanzia;

d) il contratto di finanziamento prevede che  il  rimborso  avvenga secondo  un  piano  di  ammortamento  a  rate   semestrali costanti posticipate, scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze.

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